Regolamento (UE) 2016/26 sui Nonilfenoli Etossilati (NPE)

In accordo a quanto riportato nel Reg. (UE) 2016/26 i Nonilfenoli Etossilati (NPE) saranno ristretti al punto 46.a secondo le seguenti modalità: 
  • Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile. 

  • Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

  • Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80% in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.



Il Team di Lanartex è a vostra disposizione per verifiche conformità secondo le nuove prescrizioni!




Aggiornamento REACH

Nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione sono state inserite ufficialmente altre 5 SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La lista attuale contiene 168 voci. 

Di seguito l'elenco delle sostanze inserite in data 17/12/2015: 
  • Nitrobenzene  (CAS NR.202-716-0)
  • 2,4-di-ter-butyl-6-phenol  (CAS NR.3864-99-1)
  • 2-4-6-phenol (UV-350)  (CAS NR. 36437-37-3)
  • 1,3-propanesultone  (CAS NR. 1120-71-4)
  • Perfuorononan-1-oic-acid-and its sodium and ammonium salts  (CAS NR. 375-95-1  21049-39-8  4149-60-4)

Quali sono gli obblighi se queste sostanze sono presenti negli articoli?  
Dalla data di inclusione nell’elenco
 • I fornitori di articoli contenenti sostanze presenti nella lista delle SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, devono fornire informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo ai loro clienti o, su richiesta, ai consumatori (entro 45 giorni dalla richiesta). Le informazioni devono comprendere, quanto meno, il nome della sostanza. Entro 6 mesi dalla data di inclusione nell’elenco.

I produttori o gli importatori di articoli devono presentare una notifica all’ECHA nel caso in cui i loro articoli contengano una sostanza nella lista delle SVHC: - presente in tali articoli in concentrazione superiore allo 0.1% in peso - presente negli articoli in quantità totale al di sopra di una tonnellata/anno per produttore/importatore.

Lanartex offre consulenza alle aziende che richiedono assistenza per gli adempimenti riguardanti questa materia.

Per info:  labo@lanartex.it   0574071701 servizio clienti    www.lanartex.it 


Novità in vigore per Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura sostanze (CLP)


Dal 1° giugno 2015 l’imballaggio e l’etichettatura sia per le sostanze che per le miscele saranno regolate da un’unica normativa: il Regolamento UE n.1272/2008 - Classification, Labelling and Packaging (CLP). 

Il Regolamento CLP introduce due importanti novità: 
  1. Modifica dei pittogrammi di pericolo: anche i prodotti di consumo, come vernici e detergenti, dovranno essere ri-etichettati. Per le miscele a scaffale, immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, etichettate e imballate secondo la Direttiva 1999/45/CE, è concessa una deroga fino al 1° giugno 2017. 

  2. Nuovi criteri della CLP: modifica della classificazione delle miscele. I criteri di classificazione delle miscele in vigore dal 1° giugno 2015 sono, in generale, più severi rispetto a quelli della precedente Direttiva 1999/45/CE. Le formulazioni delle miscele dovranno di conseguenza essere revisionate per verificarne l’effettiva conformità ai criteri di classificazione del Regolamento CLP. 

Le aziende coinvolte nel Regolamento CLP sono i fornitori, i produttori e gli importatori di miscele pericolose, le aziende che devono fornire una scheda di dati di sicurezza per le miscele (SDS) e i riconfezionatori che reimballano e reimportano sostanze chimiche pericolose nell’UE senza modificarne la composizione.