Regolamento (UE) 2016/26 sui Nonilfenoli Etossilati (NPE)

In accordo a quanto riportato nel Reg. (UE) 2016/26 i Nonilfenoli Etossilati (NPE) saranno ristretti al punto 46.a secondo le seguenti modalità: 
  • Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile. 

  • Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

  • Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80% in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.



Il Team di Lanartex è a vostra disposizione per verifiche conformità secondo le nuove prescrizioni!




Nuovo standard GB 31701-2015

L’Amministrazione Generale Cinese di Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena (AQSIQ) e l’Amministrazione Cinese di Normazione (SAC) hanno dato il via libera alla pubblicazione dello standard GB 31701-2015 sulla sicurezza dei prodotti tessili per bambini fino ai 14 anni d’età.
Lo standard, denominato Safety Technical Code for Infants and Children Textile Products, entrerà ufficialmente in vigore il 1° giugno dell’anno prossimo.

Gli articoli prodotti prima di quella data e conformi ai requisiti attuali potranno essere venduti in Cina non oltre il 31 maggio 2018. Tale periodo di transizione offrirà ai brand presenti in Cina con propri prodotti il tempo di adeguarsi a una norma che rappresenta certamente una sfida, ma anche un’opportunità per crescere in qualità. Il nuovo standard nasce infatti per migliorare la sicurezza dell’abbigliamento per l’infanzia, ma anche per limitare la ricaduta dei processi produttivi sull’ambiente.
Entrando nel dettaglio, la norma fissa i requisiti di qualità e le regole di controllo per i prodotti tessili per neonati fino a 36 mesi e/o 100 cm di altezza (Infant Textile Products) e bambini fino ai 14 anni e/o i 160 cm di altezza (Children Textile Products). I suoi contenuti non si applicano a giocattoli di peluche, prodotti artigianali in stoffa, arte del panno, prodotti per l’igiene usa e getta, ombrelli, valigie, borse e zaini, tappeti e abbigliamento sportivo professionale.

Lo standard GB 31701-2015 definisce inoltre le sostanze soggette a restrizioni – Piombo, Cadmio e Ftalati – e tutta una serie di requisiti come la solidità del colore allo sfregamento a umido, requisiti di infiammabilità, requisiti fisici e chimici per i materiali di riempimento.
Si definiscono, infine, gli attributi di lacci e cordoncini e di accessori come bottoni e cerniere che non devono avere bordi taglienti, né punte potenzialmente pericolose.

Per maggiori info sul nuovo standard GB 31701-2015 contattate Lanartex ed il suo staff: labo@lanartex.it.

Vestirsi sicuri: indagine sui capi d’abbigliamento d’importazione

Vestirsi è sempre stato un modo per proteggersi e per coprirsi. Adesso rischia di diventare pericoloso per chi ha la pelle sensibile, per i bambini, per chi soffre di allergie.  È possibile che i jeans che indossate siano stati trattati con prodotti nocivi alla persona, la t-shirt o l’abito o addirittura l’intimo che state acquistando contengono nichel, pentaclorofenolo, coloranti cancerogeni, tutte sostanze chimiche che possono diventare pericolose. Non è un caso che il 7-8 % delle patologie dermatologiche sono dovute a capi d'abbigliamento. Ed è proprio l'Associazione Tessile e Salute a rendere noto il dato (http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/07/18/news/i_nostri_veleni_quotidiani_3_cosa_indossiamo_-63248828/). Anche Lanartex dopo aver svolto un'indagine sul territorio (Regione Toscana), acquistando ed analizzando campioni prelevati dal mercato per cercare la presenza di sostanze pericolose, ha fatto un resoconto ed il risultato non è affatto positivo. 

È stato constatato che i livelli di PH nel 29% dei casi non venivano rispettati. Inoltre nei tessuti è stata riscontrata la presenza di metalli pesanti (6%), ammine aromatiche cancerogene (4%), coloranti allergenici (4%), formaldeide (4%). Mentre sulle calzature in pelle, soprattutto d'importazione, si è scoperto che il 40% di queste conteneva cromo VI: un agente cancerogeno.

Secondo un'altra inchiesta svolta dalla SIDAPA* (Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale sulle dermatiti da tessuti) su 401 pazienti (dai 5 agli 84 anni) i tessuti erano causa di allergie per il 69,1% dei casi; gli accessori metallici dell'abbigliamento per il 16,5%; le scarpe per il 14,4%. (*dati raccolti da internet)

Nell'abbigliamento dei bambini abbiamo riscontrato: pentaclorofenolo, formaldeide, tetraclorofenolo, nonilfenolo etossilato al di sopra di quanto permesso nei principali capitolati ecologici privati . 

Analizzando la composizione fibrosa dei capi di abbigliamento, nel 30% circa dei casi la composizione delle fibre riportate in etichetta è sbagliata, per non parlare delle modalità di lavaggio indicate in etichetta, molte sono con simboli errati e quando questi sono corretti, i consigli di manutenzione non rispecchiano le proprietà dei tessuti usati!

Questo fatto non sembra proprio in cima ai pensieri del mercato, che soprattutto nella moda esige collezioni nuove a tempi record, chiedendo ai fornitori consegne sempre più rapide. A quale prezzo? La cosiddetta "moda veloce", condiziona i cicli produttivi delle imprese italiane, battute sui tempi da Cina, Vietnam, Taiwan, Arabia Saudita, paesi dove il rispetto per i lavoratori o il territorio non è garantito. Dove i prodotti spesso non sono conformi ai requisiti eco-tossicologici. Eppure vengono importati e venduti lo stesso in Europa. Una situazione paradossale. Le imprese della UE devono rispondere a requisiti inerenti la sicurezza della merce, dei processi produttivi, come prevede il REACH (il Regolamento per la Registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), mentre articoli tessili contenenti sostanze tossico-nocive, il cui utilizzo è vietato o ristretto in Europa, sono comunque introdotti nel territorio comunitario. E così non sono poche le aziende che hanno deciso di delocalizzare parti delle loro fasi produttive in paesi extra UE.

Per fortuna Lanartex da tempo sollecita i propri clienti a rispettare i capitolati ecologici assistendoli nella scelta dei test ed analisi più adatti a seconda del tipo del materiale usato nelle proprie collezioni.
Lanartex sta promuovendo l’utilizzo di una etichetta intelligente che permetta al consumatore di sapere in un istante tutte le informazioni sull’etichettatura, metodi di manutenzione e informazioni di caratterizzazione eco-tossicologica sul capo che stanno acquistando.

Lanartex sempre al passo con i tempi…
Per maggiori informazioni sulle sostanze tossiche presenti nei tessuti scriveteci a marketing@lanartex.it



Modifiche alla Restrizione n.63 per l’uso del Piombo negli articoli

Il 23 Aprile 2015 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha reso pubblico il Regolamento (UE) 2015/628, che andrà a modificare l’Allegato XVII del Regolamento (UE) n. 1907/2006 (REACH)

Il Regolamento (UE) 2015/628 prevede alcune importanti modifiche e integrazioni della restrizione relativa al Piombo e suoi composti. 

Gli articoli venduti al pubblico che, in condizioni d’uso normali o che si preveda possano essere messi in bocca dai bambini, dovranno avere una concentrazione di piombo (espressa in metallo) inferiore allo 0,05% di peso

Esempi di articoli che rientrano nella restrizione: 
  • abbigliamento, calzature e accessori: in particolare bottoni in metallo, cerniere, rivetti, materiali tessili e polimerici;
  • articoli di puericultura; 
  • articoli di cancelleria; 
  • decorazioni per interni.
Queste restrizioni non si applicano agli articoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° Giugno 2016.


Novità in vigore per Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura sostanze (CLP)


Dal 1° giugno 2015 l’imballaggio e l’etichettatura sia per le sostanze che per le miscele saranno regolate da un’unica normativa: il Regolamento UE n.1272/2008 - Classification, Labelling and Packaging (CLP). 

Il Regolamento CLP introduce due importanti novità: 
  1. Modifica dei pittogrammi di pericolo: anche i prodotti di consumo, come vernici e detergenti, dovranno essere ri-etichettati. Per le miscele a scaffale, immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, etichettate e imballate secondo la Direttiva 1999/45/CE, è concessa una deroga fino al 1° giugno 2017. 

  2. Nuovi criteri della CLP: modifica della classificazione delle miscele. I criteri di classificazione delle miscele in vigore dal 1° giugno 2015 sono, in generale, più severi rispetto a quelli della precedente Direttiva 1999/45/CE. Le formulazioni delle miscele dovranno di conseguenza essere revisionate per verificarne l’effettiva conformità ai criteri di classificazione del Regolamento CLP. 

Le aziende coinvolte nel Regolamento CLP sono i fornitori, i produttori e gli importatori di miscele pericolose, le aziende che devono fornire una scheda di dati di sicurezza per le miscele (SDS) e i riconfezionatori che reimballano e reimportano sostanze chimiche pericolose nell’UE senza modificarne la composizione.