Nuovi limiti imposti all'uso dei Nonilfenoli Etossilati

Restrizioni UE sui prodotti tessili: la bozza di regolamento pubblicata dalla Commissione Europea lo scorso maggio limita fortemente l’uso di Nonilfenoli Etossilati nei prodotti tessili. Scaduti i termini per i commenti alla bozza, se ne attende l’esame che precede il rilascio della stesura ufficiale.

Il passaggio di cui si propone l’inserimento – e che emenderà l’
Annex XVII del REACH – stabilisce che a partire da 60 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, i Nonilfenoli Etossilati, (C2H40)nC15H240, non potranno essere utilizzati negli articoli tessili sottoposti presumibilmente a lavaggio in acqua durante il normale ciclo di vita “in concentrazioni uguali o seperiori allo 0,01% in peso del manufatto tessile o di parte di esso”.
Questo principio non si applica agli 
articoli tessili di seconda mano a agli articoli nuovi ma prodotti esclusivamente da tessili riciclati.

In linea con il 
Regolamento 1007/2011/EU, viene definito anche il “manufatto tessile” al quale s’intende applicare la restrizione e, cioè, qualunque prodotto – non finito, semi-finito o finito – composto per almeno l’80% di peso di fibre tessili o ogni altro prodotto che contiene una parte composta per almeno l’89% di peso di fibre tessili.

Cosa sono i Nonilfenoli Etossilati? Si tratta di 
sostanze tossiche molto utilizzate nei processi tessili, oggetto non a caso di varie campagne di contrasto da parte delle associazioni ambientaliste.
La nuova norma impatterà su un’ampia gamma di prodotti, inclusi gli articoli in cotone, seta e lino – in cui i Nonilfenoli etossilati sono impiegati per “aiutare” la consistenza dei coloranti – e i prodotti in denim, nei quali vengono spesso utilizzati durante la fase di ammorbidimento dei tessuti.

Lanartex è sempre al passo con i tempi: siamo tra i primi laboratori di analisi tessili italiani ad aver accreditato questa analisi.

Per maggiori informazioni su questa prova potete scrivere a labo@lanartex.it

Modifiche alla Restrizione n.63 per l’uso del Piombo negli articoli

Il 23 Aprile 2015 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha reso pubblico il Regolamento (UE) 2015/628, che andrà a modificare l’Allegato XVII del Regolamento (UE) n. 1907/2006 (REACH)

Il Regolamento (UE) 2015/628 prevede alcune importanti modifiche e integrazioni della restrizione relativa al Piombo e suoi composti. 

Gli articoli venduti al pubblico che, in condizioni d’uso normali o che si preveda possano essere messi in bocca dai bambini, dovranno avere una concentrazione di piombo (espressa in metallo) inferiore allo 0,05% di peso

Esempi di articoli che rientrano nella restrizione: 
  • abbigliamento, calzature e accessori: in particolare bottoni in metallo, cerniere, rivetti, materiali tessili e polimerici;
  • articoli di puericultura; 
  • articoli di cancelleria; 
  • decorazioni per interni.
Queste restrizioni non si applicano agli articoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° Giugno 2016.